Buon giorno,

sono Mendicino Anna, studentessa di Scienze della Formazione Primaria. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione la tragica situazione che si andrà a creare con l’attuazione dei PAS per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria.
Con l’attivazione dei PAS si andrebbe ad equiparare un corso di laurea quadriennale (ormai sempre più quinquennale) con un percorso abilitante speciale che niente ha a che vedere con la preparazione fornita dal nostro corso di Laurea. Tutte noi (studentesse, laureande e già laureate) chiediamo perciò che tutte le Università agiscano in modo coscienzioso, andando a proteggere e valorizzare chi non aspetta una sanatoria per insegnare ma ha intrapreso un percorso lungo e formativo, quale Scienze della Formazione Primaria.
Vi preghiamo quindi di leggere il file allegato e sostenere la nostra posizione, affinché la formazione seria e completa non venga completamente oscurata da una “scorciatoia” a pagamento!
Grazie dell’attenzione,
Anna Mendicino.

All’attenzione di Presidente e membri del
Consiglio del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Come studente iscritto al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, chiedo a questo
Consiglio di pronunciarsi ufficialmente riguardo all’istituzione del percorso formativo abilitante
speciale, finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella Scuola dell’infanzia e primaria, di cui al comma 16 dell’art. 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, modificato dall’art. 4, c. 1, lett. i) e l) del D.M. 25 marzo 2013, n. 81 (G.U. n. 155 del 4 luglio 2013).

In questa comunicazione voglio esprimere netta opposizione ai PAS, facendo mie le motivazioni
addotte dall’Università di Torino1:

a) L’acquisizione di 60 CFU, al termine del percorso abilitante speciale, non è assolutamente
comparabile ai 240 CFU del corso di laurea quadriennale e, ancor più, ai 300 CFU del nuovo
corso di laurea quinquennale.
b) Non è immaginabile, che 60 CFU siano sufficienti a garantire quel “rafforzamento” delle competenze, culturali e professionali, non acquisite con il Diploma Magistrale abilitante.
c) Le competenze, di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, riguardanti l’autonomia scolastica, sono state richieste a seguito del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e quindi, dopo che il Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 aveva abolito il valore abilitante dei diplomi di maturità magistrale.
d) Il richiamo al Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 (G.U. 175 del 29 luglio 1997), è collocato fuori tempo massimo: ben 16 anni sono trascorsi, infatti, dall’abolizione del Diploma Magistrale, che rimase tale fino all’anno scolastico 2001/02, per quanti già iscritti ai corsi secondari di diploma aboliti nel 1997.
e) Agli aspiranti docenti di Scuola dell’infanzia e primaria, privi di abilitazione, sono stati concessi ben 12 anni di tempo per:

1) frequentare gli appositi corsi universitari, istituiti fin dal 1996 (D.P.R. 31 luglio 1996, 
n. 471);
2) frequentare i corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n. 85 del 18 novembre 2005;
3) partecipare al concorso, a posti e cattedre, bandito con D.D.G. per il personale
scolastico n. 82 del 24 settembre 2012. Vedasi estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, al quale afferisce il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, tenutosi in data 24 Iuglio 2013.

f) Gli aspiranti docenti, abilitati secondo il normale percorso formativo offerto da questo Corso di Laurea indetto annualmente, tramite bando, dal MIUR, su numeri del fabbisogno regionale, subiscono una sostanziale disparità di trattamento in termini di reclutamento.

Difatti, tali docenti, che secondo la Legge 249/10, art.15, comma 19, conseguono l’abilitazione per l’insegnamento alla Scuola dell’infanzia e primaria, subiscono un’ingiusta equiparazione del proprio titolo con quello degli aspiranti docenti che si giovano del percorso formativo agevolato, di cui al comma 16,art. 15, legge 249.

Di fatto, la successiva modifica dell’art. 4 lett. i) l), colloca nella stessa posizione, in termini di reclutamento all’atto del conseguimento del titolo, i due percorsi abilitanti, finalizzati
esclusivamente all’inserimento nella II fascia d’Istituto.
Secondo quanto esposto finora, pongo l’accento nuovamente e con forza sulla macroscopica
disparità esistente tra il lungo e complesso percorso formativo di 240 (o 300) crediti e i PAS, con i loro 60 crediti.
A fronte dell’ingiustizia già subita, con la pubblicazione del decreto attuativo (G.U. 4 Luglio 2013), chiedo, a quest’assemblea riunita, se è intenzione del Corso di Laurea indire tali corsi formativi (PAS, ex TFA speciale), evidenziando come, la loro attivazione, possa svilire il titolo abilitante all’insegnamento, conseguito tramite i percorsi formativi classici. 

Invito, infine, a riflettere su ciò che comporti l’attivazione dei PAS, in termini di reclutamento per i futuri docenti, già vessati dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che ha determinato l’esclusione di una larga fetta degli stessi dalle Graduatorie a Esaurimento, mettendo in discussione il valore concorsuale e d’esame di stato attribuito alla Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Vi segnaliamo anche questo commento apparso su Repubblica, Nazione, Tirreno ed Avvenire: Abilitata a 51 anni ma servirà a qualcosa?

Una risposta »

  1. mari ha detto:

    Concordo: la proposta dei PAS infanzia e primaria è semplicemente indecente!
    Ma la formazione in questo paese ha un valore?

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